Dal Palazzaccio
Sono state rese pubbliche le motivazioni con cui la Corte di Cassazione, lo scorso 16 luglio, aveva giudicato che Lucio, Francesco e Graziano non dovessero essere rinchiusi in carcere per gli artt. 280 e 280bis, rispettivamente «attentato per finalità terroristiche o di eversione» e «atto di terrorismo con ordigni micidiali ed esplosivi».
I giudici della prima sezione penale hanno valutato che quanto emerso finora, durante i due processi di primo grado relativi all’azione contro il cantiere del Tav di Chiomonte del maggio 2013, faccia escludere che gli autori di questo sabotaggio volessero attentare alla vita o anche solo all’integrità di chi in quel momento si trovava all’interno del cantiere, e questo rende per loro priva di ogni fondamento la contestazione dell’articolo 280. A rendere inconsistente il 280bis è invece la non idoneità di quel sabotaggio di arrecare un grave danno al Paese e costringere le istituzioni a rinunciare alla Torino-Lione, come richiede l’art. 270sexies affinché una determinata condotta possa essere giudicata terroristica. Non basta che gli autori perseguano quest’obiettivo, ma è necessario che le loro intenzioni si concretizzino in un’azione adeguata a conseguirlo.
Lo scorso 15 ottobre, il processo d’Appello contro Chiara, Claudio, Mattia e Niccolò era stato rinviato proprio per consentire che fosse depositata questa sentenza. Vedremo quali influenze avranno queste motivazioni sul processo di secondo grado che riprenderà l’11 dicembre alle 9 e 30 all‘Aula Bunker del carcere delle Vallette.